La EN 81 è strutturata in maniera diversa da quella a suo tempo adottata per il nostro D.P.R. 1497 introducendo concetti innovativi con lo scopo di eliminare gli ostacoli tecnici che si frappongono agli scambi nell'ambito della Comunità. La EN 81 prevede due categorie di elevatori, gli ascensori ed i montacarichi, definendo:
- ascensori: gli apparecchi che permettono in modo evidente l'accesso di persone nella cabina (quindi tutti gli elevatori delle Categorie A, B, C del vecchio D.P.R. 1497);
- montacarichi: gli apparecchi che hanno cabina inaccessibile alle persone, secondo limiti dimensionali ben definiti.
La Euronorma EN 81 è suddivisa attualmente in tre parti:
- Parte 1: ascensori elettrici (EN 81-1);
- Parte 2: ascensori idraulici (EN 81-2);
- Parte 3: montacarichi (EN 81-3).
La EN 81 prevede specifiche prove in laboratorio autorizzato di cinque componenti dell'ascensore e "la verifica dell'ascensore stesso quando queste prove sono richieste" in modo tale che il certificato emesso sia riconosciuto ed accettato come valido in tutti i Paesi della Comunità. I componenti in questione sono:
- dispositivi di blocco delle porte dei piani;
- porte dei piani per la resistenza al fuoco;
- paracadute a presa istantanea e progressiva;
- limitatori di velocità;
- ammortizzatori idraulici.
In questo modo viene eliminata anche l'eventualità che organismi nazionali richiedano per l'approvazione degli impianti particolari prove, certificazioni e documentazioni, allo scopo di rendere difficile l'accettazione di alcuni componenti o addirittura degli impianti completi. In questo senso la norma indica "il massimo" che può essere richiesto, escludendo la possibilità di pretendere ulteriori elementi o particolari prove.