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D.M. n° 586
Il D.M. 586 stabilisce la norma di attuazione della Direttiva CEE n. 84/528, il cui testo è allegato al decreto stesso. Con tale strumento vengono introdotte particolareggiate direttive in merito alle "idonee procedure amministrative" che devono precedere l'immissione in commercio degli apparecchi e precisamente: l'omologazione CEE, la verifica CEE, la certificazione CEE, il controllo CEE, l'autocertificazione CEE (per quest'ultima voce si intende "la procedura mediante la quale il costruttore ovvero il suo mandatario stabilito nella Comunità, certifica sotto la propria responsabilità che un apparecchio e/o un elemento costruttivo è conforme alle prescrizioni armonizzate"), in maniera da conferire il diritto di apporre, sotto la sua responsabilità il marchio CEE di conformità, costituito da una lettera stilizzata e racchiusa in un esagono, a indicare l'attestato N.8 rilasciato dalla Repubblica Italiana (sigla I) nell'anno 1991 in applicazione di una Direttiva portante il n.1. L'autorizzazione sul territorio italiano è rilasciata con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale. Con lo stesso D.M. n° 586 vengono specificati i criteri che gli Stati Membri devono prendere in considerazione per designare gli organismi (laboratori di prova) da autorizzare e stabilisce l'obbligo per ciascuno Stato membro di notificare l'elenco di detti organismi alla Commissione centrale CEE nonché agli altri Stati membri della Comunità.
D.M. n° 587
Il D.M. n° 587 stabilisce le norme di attuazione delle Direttive n° 84/529 e 86/312 della CEE, pubblicate unitamente al Decreto stesso, che comprende una serie di provvedimenti, dei quali condensiamo come segue i contenuti:
- viene sancita la validità nel nostro Paese della Euronorma EN 81 Parte 1°; - il D.M. N°587, che regola la costruzione ed installazione degli ascensori elettrici, è entrato in vigore dal 9 aprile 1988 facendo contemporaneamente decadere la precedente normativa del nostro D.P.R .1497;
Ascensori preesistenti: gli ascensori già in esercizio alla data del 9 aprile 1988 dovrebbero essere stati adeguati entro 4 anni, cioè entro il 9 aprile 1992 con una serie di prescrizioni tecniche, quali:
- rispetto dell'altezza minima di 2,5 m per le difese del vano di corsa; - rispetto dell'altezza minima di 0,5 m per gli spazi liberi nella testata e nella fossa (rimediabile con artifici, per esempio con l'inserimento di arresti ad azione automatica o manuale); - impiego di un grembiule (paramento) di altezza minima 0,75 m sotto la soglia della cabina; adeguata illuminazione dei vani di corsa chiusi; - impiego di ammortizzatori per velocità maggiori di 0,85 m/s per corse sopra locali accessibili; disposizioni varie riguardanti le apparecchiature elettriche e i dispositivi di manovra; - divieto di apportare variazioni che possano "in qualsiasi modo" diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti oltre i limiti indicati in apposito allegato al decreto.
Ascensori di nuova costruzione da installare in edifici preesistenti: per questi impianti possono essere consentite deroghe ove si incontrino "ostacoli nella configurazione dei luoghi", purchè siano adottate misure di sicurezza non inferiori a quelle previste dal vecchio D.P.R. 1497, da approvarsi con procedura apposita tramite parere del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche);
Protezione antincendio: il comportamento al fuoco delle porte dei piani dovrà essere conforme alle norme italiane (Normativa Antincendio);
Impianti esclusi dalla normativa. La EN 81 non si applica a:
- impianti collocati "in un edificio o parte di edificio destinato a residenza di un unico nucleo famigliare e con tutte le porte del piano inaccessibili agli altri occupanti l'edificio ed al pubblico in generale"; - apparecchi conosciuti con le seguenti denominazioni: paternoster, elevatori a cremagliera, elevatori a vite, apparecchi per il trasporto del personale nelle miniere (ascensori di miniera), elevatori per macchinario teatrale, apparecchi per ingabbiamento automatico, benne, ascensori e montacarichi di cantieri edili, apparecchi elevatori destinati all'equipaggiamento di navi, piattaforme di ricerca o di trivellazioni in mare, apparecchi di costruzione e di manutenzione: ciò anche se ci si potrà "utilmente riferire" alla stessa EN 81; - ascensori di fabbricazione speciale per il trasporto di minorati fisici, ascensori aventi velocità non superiore a 0,1 m/s appositamente costruiti per il trasporto dei minorati fisici; - per quanto ovvio, i montacarichi che non sono inclusi - come già detto - nella Parte 1°; della EN 81, come pure gli elevatori (ascensori e montacarichi) idraulici;
Norme amministrative: rimangono in vigore le norme di cui al D.P.R. 1767, in particolare per ciò che riguarda collaudi, manutenzione ecc..
DPR 268/94: il 28 marzo 1994 il Presidente della Repubblica emana il D.P.R. n° 268 che sancisce la validità della EN 81 Parte 2°, relativa agli Ascensori Idraulici, anche nel nostro Paese.
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