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- di persone, - di persone e cose, - soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trovi al suo interno".
Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:
- gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico o non pubblico di persone; - gli ascensori specialmente progettati e costruiti per scopi militari o per mantenere l'ordine; - gli ascensori al servizio di pozzi miniera; - gli elevatori di scenotecnica; - gli ascensori installati in mezzi di trasporto; - gli ascensori collegati a una macchina e destinati esclusivamente all'accesso al posto di lavoro; - i treni a cremagliera; - gli ascensori da cantiere.
La Direttiva definisce la procedura di valutazione della conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza e le regole per la marcatura CE. Per garantire la conformità del prodotto alla Direttiva, l'installatore può decidere di eseguire l'analisi dei rischi riferita ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I della Direttiva stessa, oppure di seguire il contenuto delle norme tecniche del CEN armonizzate; nel caso della 95/16/CE le prime norme armonizzate disponibili sono state la EN 81.1 (versione 1997) e la EN 81.2 (versione 1997).
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