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In particolare, a proposito del comportamento al fuoco delle porte in piano, la EN 81 recita che "lo studio di un nuovo procedimento e la scelta di nuovi criteri stanno per essere affidati a un gruppo a livello europeo"; la EN 81 sottolinea comunque l'indubbia influenza che hanno sul problema la scelta delle porte di piano nonché la progettazione e il funzionamento del sistema elettrico di comando.
Le indicazioni di dettaglio formulate dalla Euronorma 81 non sono state recepite, nel senso che l'opzione nazionale, consentita dall'EN 81 stessa e poi definita nella competente sede UNI, recita che "le raccomandazioni antincendio devono essere conformi alla regolamentazione vigente". In particolare le "caratteristiche" e le "prove" di resistenza al fuoco delle porte di piano devono essere quelle previste dalla regolamentazione nazionale esistente.
La normativa italiana vigente è costituita da una serie di decreti, tra i quali citiamo, per la loro importanza:
- D.P.R. 29 luglio 1982 n° 577: contiene le norme generali elaborate dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione degli incendi; - D.M. 30 novembre 1983: stabilisce i termini e le definizioni, nonché i simboli grafici da adottare; - D.M. n°246 del 16 maggio 1987: fissa in dettaglio norme di sicurezza limitatamente agli edifici "di civile abitazione"; - oltre che da prescrizioni e disposizioni locali dei Comandi VVF.
Di seguito troverete alcuni punti di approfondimento sulla Normativa Antincendio:
Resistenza al fuoco. L'articolo 1.11 del D.M. 30.11.83 definisce come "resistenza al fuoco" l'attitudine di un elemento a conservare per un tempo determinato (espresso in minuti primi) i seguenti fattori:
- Stabilità ("R") come attitudine a conservare la resistenza meccanica; - Tenuta ("E") come attitudine a non lasciar passare né produrre - se sottoposto alla azione del fuoco su un lato - fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto; - Isolamento termico ("I") come attitudine a ridurre la trasmissione del calore.
In figura 1 (qui a lato) è rappresentato il simbolo figurato di una porta resistente al fuoco.
che deve portare a fianco l'indicazione della "voce REI, RE o solo R" con il relativo numero che esprime i minuti primi della prova. Sono ad esempio disponibili in commercio porte per ascensori che hanno superato le prove presso gli Istituti autorizzati al controllo, sotto l'egida del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in conformità con le circolari appositamente emesse dal ministero dell'Interno.
| CLASSIFICAZIONE EDIFICI PER LA PROTEZIONE ANTINCENDIO | | Altezza incendi (m) | Massima superficie del comparti- mento (m2) | Massima superficie di competen- za di ogni scala per piano (m2) | Tipologia vani di scala e di almeno un vano ascensore | Carat- teristiche "REI" dei vani scala e ascensori, filtri, porte ecc. | | 12 ÷ 24 | 8000 | 500
500
550
600 | Nessuna prescrizione Almeno protetto (***) Almeno a prova di fumo interno A prova di fumo | 60 (**)
60
60
60
| | 24 ÷ 32 | 6000 | 500
500
550
600 | Nessuna prescrizione. Almeno a prova di fumo interno (***) Almeno a prova di fumo interno A prova di fumo | 60 (**)
60
60
60
| | 32 ÷ 54 | 5000 | 500 | Almeno a prova di fumo interno | 90 | | 54 ÷ 80 | 4000 | 500 | Almeno a prova di fumo interno con filtro avente camino di ventilazione di sezione non inferiore a 0,36 m2 | 90 | | 80 | 2000 | 300 (*) | Almeno a prova di fumo interno con filtro avente camino di ventilazione di sezione non inferiore a 0,36 m2 | 120 |
(*) Con un minimo di 2 scale per ogni edificio. Sulla copertura dell'edificio deve essere prevista un'area per l'atterraggio e il decollo degli elicotteri di soccorso raggiungibile da ogni scala. (**) Solo per gli elementi di suddivisione tra i compartimenti. (***) La prescrizione cade se è assicurata la possibilità di accostamento, ad ogni piano, delle autoscale dei Vigili del Fuoco.
Classificazione degli edifici di civile abitazione
Il D.M. n°246 del 16.5.87 da applicarsi - come già detto - agli edifici di civile abitazione, si riferisce a stabili con "altezze antincendio" uguale o superiore a 12 m (intendendosi con tale dizione "l'altezza massima dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso"). In funzione di detta altezza, gli edifici sono pertanto classificati secondo la tabella sopra riportata, ove per "compartimento" va intesa una parte di edificio delimitata da elementi resistenti al fuoco e rispondente alle esigenze antincendio, mentre per il "vano a prova di fumo" va inteso un vano ben definito delimitato da strutture con REI non inferiore a 60, adatto camino di ventilazione ecc..
Caratteristiche specifiche degli ascensori (ai sensi del D.M. n°246 del 16.5.87)
Vano corsa
Il vano corsa dell'ascensore deve avere le stesse caratteristiche REI del vano scale.
Nel vano corsa sono ammesse le seguenti aperture:
- accessi alle porte di piano; - aperture permanenti consentite dalle specifiche normative per il vano corsa e il locale macchine e/o delle pulegge di rinvio; - portelli di ispezione e/o porte di soccorso con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano corsa; - aperture di aerazione e di scarico dei prodotti di combustione come di seguito indicato.
Il vano corsa deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore al 3% dell'area della sezione orizzontale del vano stesso, e comunque non inferiore a 0,20 m 2.
Tale aerazione può essere ottenuta anche tramite camini, che possono attraversare il locale macchine, purché realizzati come elementi di resistenza al fuoco equivalente a quella del vano corsa.
Nel vano di aerazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici.
Nel vano corsa non possono essere poste in opera canne fumarie, condutture, tubazioni o quant'altro non appartenente all'impianto ascensore.
Quando il numero degli ascensori è superiore a due, essi devono essere disposti in almeno due vani di corsa distinti. Il filtro a prova di fumo per vano scale e vano corsa dell'ascensore può essere comune.
Locale macchine
Il locale macchine deve essere separato dagli altri ambienti dell'edificio con strutture di resistenza al fuoco equivalente a quella del vano corsa.
L'accesso al locale macchine deve avere le stesse caratteristiche del vano corsa; qualora il locale macchine sia ubicato su terrazzo, l'accesso può avvenire anche attraverso vano munito di porta metallica.
Il locale macchine deve avere superficie netta di aerazione permanente non inferiore al 3% della superficie del pavimento, con un minimo di 0,05 m 2 , realizzato con finestre e/o camini aventi sezione non inferiore a quella sopra precisata e sfociante all'aperto ad un'altezza almeno pari a quella dell'apertura di aerazione del vano corsa.
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