Otis S.p.A.           
 
 e*Direct  Progettiamo insieme
      Pagina iniziale      |       La società      |       Carriera      |       Log in      |       Contattate OTIS     
     
Registrati ora
 
 
     
 
Ascensori
 
Scale e marciapiedi mobili
 
Altri prodotti
 
Servizio collaudo elevatori
 
Servizio manutenzione
 
Ammodernamento
 
Servizio Clienti
  Normativa
  Assistenza commerciale
   
  Otis Worldwide
 
La società
 
Carriera
   
   
  La storia Otis
 
  Contattate OTIS
  Rete commerciale :   OTIS sul territorio
  Log in
  Registratevi qui
  Tutela della privacy
  Glossario
     
   
   

 

 

   
   
Materiale informativo




Barriere

Il quadro normativo nazionale va completato con le recenti disposizione in tema di abbattimento delle barriere architettoniche, a favore della fascia di individui, che permanentemente o temporaneamente, soffrono di una ridotta o impedita capacità motoria.

Sino a tutto il 1988 gli interventi normativi erano rappresentati dalla Legge n° 118 del 30.3.1971 e dal regolamento di attuazione della Legge stessa, formulato mediante il DPR 27 aprile 1978 n° 384 che faceva riferimento alle strutture pubbliche, particolarmente a quelle di carattere collettivo-sociale (edifici amministrativi, culturali, giudiziari, sanitari ecc..). Nelle more di una normativa destinata agli edifici privati ed in particolare a quelli per uso abitativo, sono state emanate disposizioni regionali, provinciali, comunali - in più parti d'Italia - che hanno imposto l'applicazione della norma di cui sopra anche per l'edilizia realizzata da privati.

A colmare la lacuna ed ad evitare interpretazioni estemporanee, è stata promulgata la Legge n°13 del 9 gennaio 1989 recante "disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", cui ha fatto seguito, con pubblicazione sul Supplemento della Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1989 il D.M. 14 giugno 1989 n° 236 che ne costituisce il regolamento di attuazione previsto all'Art. 1 della Legge. Il D.M. 14 giugno 1989 n° 236 fornisce le "prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche"; contemporaneamente al Decreto stesso è stata pubblicata una "circolare esplicativa" della Legge stessa.

A partire dalla data dell'11 agosto 1989 dovranno ottemperare alla citata Legge n°13 tutti i progetti relativi a:

- costruzione di nuovi edifici privati (residenziali e non);
- costruzione di nuovi edifici per l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata;
- ristrutturazione di edifici privati e di edifici per l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata.

In particolare tali progetti dovranno ottemperare all'Art.1 - Comma 3d - il quale recita: "La progettazione deve comunque prevedere l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale, raggiungibile mediante rampe prive di gradini".
A partire del 1996, per effetto del D.P.R. 24/7/96 n° 503, anche la costruzione di tutti gli edifici pubblici deve rispettare le prescrizioni di cui alla Legge n° 13 del 1989 (il D.P.R. n° 384 del 1978 è abrogato).

La Legge n°13 e in particolare il D.M. 236 hanno formulato prescrizioni dimensionali ed una precisa serie di dettagli, che condensiamo qui di seguito:

- le porte di cabina e di piano devono essere a scorrimento automatico: solo "nel caso di adeguamento" la porta di piano può essere ad anta incernierata, purché dotata di sistema per l'apertura automatica;
- le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore ai 4 secondi;
- l'arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento, che garantisca una precisione di arresto con tolleranza massima di ± 2 cm;
- lo stazionamento delle cabine ai diversi piani di fermata deve essere effettuata con porte chiuse;
- tutte le bottoniere devono avere i pulsanti ad altezza massima compresa tra i 1,10 e 1,40 m; i pulsanti devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille;
- accanto alle bottoniere dev'essere posta una placca di riconoscimento del piano in carattere Braille;
- la bottoniera interna dev'essere posta su una parete laterale ad almeno 35 cm dalla porta della cabina;
- all'interno della cabina devono essere sistemati un citofono (ad altezza compresa tra gli 1,10 e gli 1,30 m), come pure una luce d'emergenza (con autonomia minima di 3 ore) e, "ove possibile", un sedile ribaltabile con ritorno automatico;
- dev'essere prevista una segnalazione sonora dell'arrivo della cabina al piano.

Il D.M. 236/89 prescrive le seguenti dimensioni di cabina minime:

DIMENSIONI MINIME DI CABINA      - D.M. 236/89
Tipo di EdificioProfondità (mm)Larghezza (mm)Porta (mm)
Nuovo non residenziale14001100800
Nuovo residenziale1300950800
Pre-esistente1200800750

Le prescrizioni di cui sopra sono valide per tutto il territorio italiano ad esclusione della Regione Lombardia (Legge n° 6 del 22.2.89) e delle Regione Calabria (Legge n° 8 del 23.7.98) che prescrivono quanto segue:

DIMENSIONI MINIME DI CABINA - REGIONE LOMBARDIA
Legge n° 6 del 22.2.89
Tipo di EdificioProfondità (mm)Larghezza (mm)Porta (mm)
Nuovo non residenziale15001370900
Nuovo residenziale1300950850


DIMENSIONI MINIME DI CABINA - REGIONE CALABRIA
Legge n° 8 del 23.7.98
Tipo di EdificioProfondità (mm)Larghezza (mm)Porta (mm)
Nuovo non residenziale15001370900
Nuovo residenziale1300900850


Torna all'inizio

Avete bisogno di assistenza? Clicca qui

   
it norm-barriere