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Sino a tutto il 1988 gli interventi normativi erano rappresentati dalla Legge n° 118 del 30.3.1971 e dal regolamento di attuazione della Legge stessa, formulato mediante il DPR 27 aprile 1978 n° 384 che faceva riferimento alle strutture pubbliche, particolarmente a quelle di carattere collettivo-sociale (edifici amministrativi, culturali, giudiziari, sanitari ecc..). Nelle more di una normativa destinata agli edifici privati ed in particolare a quelli per uso abitativo, sono state emanate disposizioni regionali, provinciali, comunali - in più parti d'Italia - che hanno imposto l'applicazione della norma di cui sopra anche per l'edilizia realizzata da privati.
A colmare la lacuna ed ad evitare interpretazioni estemporanee, è stata promulgata la Legge n°13 del 9 gennaio 1989 recante "disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", cui ha fatto seguito, con pubblicazione sul Supplemento della Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1989 il D.M. 14 giugno 1989 n° 236 che ne costituisce il regolamento di attuazione previsto all'Art. 1 della Legge. Il D.M. 14 giugno 1989 n° 236 fornisce le "prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche"; contemporaneamente al Decreto stesso è stata pubblicata una "circolare esplicativa" della Legge stessa.
A partire dalla data dell'11 agosto 1989 dovranno ottemperare alla citata Legge n°13 tutti i progetti relativi a:
- costruzione di nuovi edifici privati (residenziali e non); - costruzione di nuovi edifici per l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata; - ristrutturazione di edifici privati e di edifici per l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata.
In particolare tali progetti dovranno ottemperare all'Art.1 - Comma 3d - il quale recita: "La progettazione deve comunque prevedere l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale, raggiungibile mediante rampe prive di gradini". A partire del 1996, per effetto del D.P.R. 24/7/96 n° 503, anche la costruzione di tutti gli edifici pubblici deve rispettare le prescrizioni di cui alla Legge n° 13 del 1989 (il D.P.R. n° 384 del 1978 è abrogato).
La Legge n°13 e in particolare il D.M. 236 hanno formulato prescrizioni dimensionali ed una precisa serie di dettagli, che condensiamo qui di seguito:
- le porte di cabina e di piano devono essere a scorrimento automatico: solo "nel caso di adeguamento" la porta di piano può essere ad anta incernierata, purché dotata di sistema per l'apertura automatica; - le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore ai 4 secondi; - l'arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento, che garantisca una precisione di arresto con tolleranza massima di ± 2 cm; - lo stazionamento delle cabine ai diversi piani di fermata deve essere effettuata con porte chiuse; - tutte le bottoniere devono avere i pulsanti ad altezza massima compresa tra i 1,10 e 1,40 m; i pulsanti devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille; - accanto alle bottoniere dev'essere posta una placca di riconoscimento del piano in carattere Braille; - la bottoniera interna dev'essere posta su una parete laterale ad almeno 35 cm dalla porta della cabina; - all'interno della cabina devono essere sistemati un citofono (ad altezza compresa tra gli 1,10 e gli 1,30 m), come pure una luce d'emergenza (con autonomia minima di 3 ore) e, "ove possibile", un sedile ribaltabile con ritorno automatico; - dev'essere prevista una segnalazione sonora dell'arrivo della cabina al piano.
Il D.M. 236/89 prescrive le seguenti dimensioni di cabina minime: | DIMENSIONI MINIME DI CABINA - D.M. 236/89 | | Tipo di Edificio | Profondità (mm) | Larghezza (mm) | Porta (mm) | | Nuovo non residenziale | 1400 | 1100 | 800 | | Nuovo residenziale | 1300 | 950 | 800 | | Pre-esistente | 1200 | 800 | 750 |
Le prescrizioni di cui sopra sono valide per tutto il territorio italiano ad esclusione della Regione Lombardia (Legge n° 6 del 22.2.89) e delle Regione Calabria (Legge n° 8 del 23.7.98) che prescrivono quanto segue: DIMENSIONI MINIME DI CABINA - REGIONE LOMBARDIA Legge n° 6 del 22.2.89 | | Tipo di Edificio | Profondità (mm) | Larghezza (mm) | Porta (mm) | | Nuovo non residenziale | 1500 | 1370 | 900 | | Nuovo residenziale | 1300 | 950 | 850 |
DIMENSIONI MINIME DI CABINA - REGIONE CALABRIA Legge n° 8 del 23.7.98 | | Tipo di Edificio | Profondità (mm) | Larghezza (mm) | Porta (mm) | | Nuovo non residenziale | 1500 | 1370 | 900 | | Nuovo residenziale | 1300 | 900 | 850 |
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