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Locale macchina

Il locale macchine "è destinato ad accogliere esclusivamente le apparecchiature appartenenti all'impianto elevatore e che l'accesso è consentito alle sole persone autorizzate". A tal proposito la normativa comunitaria puntualizza alcuni particolari riguardanti l'accesso ai locali stessi disponendo che:

- l' accesso avvenga direttamente dalla pubblica via, in condizioni di sicurezza, senza attraversare o interessare locali privati (quindi non è più consentito il passaggio attraverso luoghi interni ad unità abitative, nemmeno se gravate dal vincolo di servitù di passaggio);
- le vie d'accesso perfettamente illuminate con uno o più punti luce;
- le stesse vie d'accesso abbiano altezza non inferiore a 1,80 m, con soglie o eventuali traverse da scavalcare di altezza non superiore a 0,40 m;
- l'accesso avvenga, di preferenza, utilizzando le scale in muratura del fabbricato, o in caso di impossibilità, mediante scale inclinabili (70-76° rispetto all'orizzonte) e asportabili (con punti fissi ai quali ancorarle), purché esse siano espressamente riservate per accedere ai locali in questione e disponibili in prossimità del luogo di impiego;
- la porta di accesso, con apertura rivolta verso l'esterno dei locali, abbia larghezza non inferiore a 1,80 m per il locale del macchinario e non inferiore a 1,40 m per il locale delle pulegge;
- l'accesso ai due locali può avvenire anche attraverso una botola di dimensioni non inferiori a 0,80 x 0,80 m, apribile verso l'alto a meno che sia collegata a scala scorrevole;
- per facilitare il trasporto ed il sollevamento del materiale pesante, sia all'atto del montaggio sia per eventuali successive sostituzioni, sul soffitto del locale macchinario devono essere tassativamente applicati ganci o meglio travi, disposte e dimensionate in modo opportuno con indicazione del carico massimo ivi applicabile;
- il dimensionamento dei locali deve consentire di accedere in condizioni di sicurezza a tutte le parti del macchinario e delle apparecchiature elettriche, prevedendo "spazi liberi" secondo precise "distanze di rispetto" tra i vari organi. Si tenga presente che le altezze minime sono comunque stabilite dalla EN 81 in 2 metri per il locale del macchinario e 1,70 metri per il locale delle pulegge di rinvio;
- l' illuminazione del locale macchinario, a livello del pavimento, non deve essere inferiore a 200 Ix (mentre per il locale pulegge è richiesta una illuminazione "adeguata" ma senza condizioni restrittive); quando la destinazione degli edifici lo esiga (locali di abitazione, alberghi, ospedali, scuole, biblioteche ecc..) le pareti, le solette, i soffitti del locale del macchinario devono assorbire notevolmente i rumori dovuti al funzionamento degli ascensori. E' necessario pertanto che il Progettista edile eviti, per quanto possibile, che i locali nei quali il rumore può risultare più fastidioso (camere da letto, da riposo ecc..) vengano a trovarsi in posizione adiacente al funzionamento dell'elevatore;
- all'interno del locale macchinario la temperatura devono essere comprese tra i 5°C e 40°C: è quindi consentita l'installazione nel locale stesso di idonee apparecchiature di riscaldamento (eccetto quello a vapore) o per il condizionamento.

Per quanto concerne infine i calcoli della struttura di sostegno degli argani e delle pulegge di rinvio, il D.M. n° 587 conferma la necessità che questi vengano presentati regolarmente come prescritto prima dell'uscita della EN 81. E' ragionevole pensare che si possano seguire i criteri di sicurezza suggeriti dalle norme nazionali sulle costruzioni in muratura, ferro e cemento armato e continuare a seguire le norme a suo tempo fissate dal precedente DPR 1497 (anche se si tratta di norme formalmente abrogate), come prescrive in termini precisi all'Art. 5 del Capo II: le strutture portanti del macchinario e delle pulegge di rinvio devono essere calcolate per sostenere carichi fissi più 1,5 volte il carico statico massimo trasmesso dalle funi o catene portanti, compreso il loro peso proprio, con coefficiente di sicurezza non minore di 6 per le strutture di acciaio e per quelle di cemento armato; Le travi portanti, calcolate con il carico precedente, non devono avere freccia elastica maggiore di 1/1500 della loro lunghezza libera. Oltre a quanto sopra, vanno naturalmente anche qui rispettate le Norme Antincendio.

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